I nuovi straordinari principi della riforma
La Riforma Costituzionale introduce nuovi straordinari principi che se vince il NO non entreranno in Costituzione. Principi di cui si parla poco ma che introdurranno nella vita pubblica forti elementi di innovazione politica e culturale
1) PARITA’ DI GENERE, TRASPARENZA, DIRITTI DELLE OPPOSIZIONI.
- Per la prima volta entra in Costituzione la promozione dell’equilibrio della parità di genere nella rappresentanza (nuovo articolo 55)
- Per la prima volta entra in Costituzione il principio della trasparenza sia nel modo di organizzare gli uffici pubblici (nuovo articolo 97) sia nell’esercizio delle funzioni amministrativi (nuovo articolo 118)
- Inoltre con il nuovo articolo 64 la Costituzione stabilisce esplicitamente che i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari e reso obbligatorio lo Statuto delle opposizioni.
2) SI AMPLIA LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Anche sul campo dello sviluppo della Partecipazione popolare la nuova Costituzione innova ed amplia.
- All’articolo 71 viene finalmente introdotto e reso costituzionale il referendum popolare propositivo.
- Sempre all’articolo 71 la nuova Costituzione rende esigibili le proposte di legge di iniziativa popolare. La Costituzione finora operava uno scambio tra basso numero di firme necessarie alla presentazione delle proposte di legge di iniziative popolari e nessun obbligo alla conclusione dell’iter in Parlamento. Il nuovo articolo 71 porta a 150.000 il numero di firme necessario (tenendo anche conto del fatto che alla fine degli anni 40 la popolazione italiana era molto minore di quella di adesso) ma afferma che “la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.”
- Con il nuovo artico 75 viene potenziato (nuovo articolo 75) l’istituto del referendum abrogativo con l’istituzione del doppio quorum. Rimane il quorum rigido del 50% piu 1 degli elettori per i referendum promossi con più di 500.000 firme e meno di 800.000 firme. La nuova Costituzione prevede però che se si raccolgono 800.000 firme il quorum necessario sarà pari alla metà piu’ 1 dei votanti alle ultime elezioni alla Camera dei deputati (con questo meccanismo il referendum sulle trivelle avrebbe raggiunto il quorum).
3) NIENTE PIU’ DECRETI OMNIBUS
- L’articolo 77 impone poi che i decreti legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e quindi non saranno più ammissibili i cosiddetti decreti omnibus dove il governo inseriva di tutto e di più, dalla spilla all’elefante.
- Sempre lo stesso articolo stabilisce che al momento della conversione in legge del decreto non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.
4) COSTITUZIONALITA’ PREVENTIVA PER LE LEGGI ELETTORALI.
- In futuro poi, sulla base di quanto recita il nuovo articolo 73le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. Se questa norma ci fosse stata il Porcellum non sarebbe mai diventato legge.
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Enzo Puro
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Aggiornato al 31 marzo 2018
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