Nove mesi per applicare un diritto
L’INPS impiega un tempo infinito per dare attuazione al congedo per le donne vittime di violenza
L’INPS impiega un tempo infinito per dare attuazione al congedo per le donne vittime di violenza
- Scritto da Sandra Pagani
- Pubblicato in Attualità
Il decreto sul Jobs act ha segnato una svolta importante per il nostro Paese sul tema della violenza sulle donne. Per la prima volta questa materia è entrata nell’agenda del Governo ed è divenuta oggetto di intervento politico entrando appieno nelle disposizioni che regolano i rapporti di lavoro.
Il Decreto ha affermato un principio fondamentale: la violenza di genere non viene più relegata a fatto privato ma acquisisce rilevanza sociale. In altre parole diviene un problema di tutta la collettività.
Riconoscere alle donne vittime di violenza, in particolare quella domestica, che proprio perché risiede nell’ambito famigliare fatica ad emergere, un periodo di congedo dal lavoro per aiutarle a superare questa difficile condizione rappresenta un importante passo per la tutela dei diritti umani e contro ogni forma di discriminazione fondata sul genere.
Per rendere operativa questa disposizione (art. 24 d.lgs 80/2015) però era necessaria una circolare attuativa da parte dell’INPS, che disciplinasse le diverse modalità di fruizione del permesso per le lavoratrici dei settori pubblico e privato.
L’Istituto ci ha messo 9 mesi per emanare la circolare e questo dimostra come c’è forte bisogno nel nostro Paese di cambiare il modo di pensare. Una donna su 3 in Italia è stata oggetto di violenza nel corso della propria vita, il Governo emana una legge che aiuta il percorso di reinserimento e da dignità alle donne e l’INPS se la prende comoda, come se fosse un problema da nulla.
Finalmente il 15 aprile scorso l’INPS ha pubblicato questo atteso provvedimento, la circolare n. 65, che chiarisce le modalità di fruizione del congedo ovvero avere un rapporto di lavoro in corso ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Il congedo compete per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.
In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.
Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
Certo il decreto sul Jobs act e questa circolare non risolvono tutti i problemi, ma rappresentano un passo importante per le donne.
L’indipendenza economica aiuta a rescindere quella soggezione da mariti, compagni o familiari violenti; i 90 giorni di congedo non sono di certo sufficienti a lasciarsi alle spalle questa dura e difficile condizione, ma possono essere un valido aiuto per intraprendere un percorso e non sentirsi più colpevoli, bensì vittime.
Molto c’è ancora da fare. Potremmo dire di essere un Paese civile solo quando non ci sarà più bisogno di leggi volte a tutelare le vittime della violenza, qualunque essa sia.
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Sandra Pagani
12 articoli pubblicati per un totale di 23'189 letture
Aggiornato al 31 marzo 2018
www.facebook.com/sandra.pagani.16