Bullismo e cyberbullismo: nuove generazioni più consapevoli per il futuro, strumenti di difesa più efficaci da subito

Cosa contiene veramente la legge contro il bullismo e il cyberbullismo approvata alla Camera

Letto 7310
Bullismo e cyberbullismo: nuove generazioni più consapevoli per il futuro, strumenti di difesa più efficaci da subito

Questa settimana ha visto l’approvazione, presso la Camera dei Deputati, della nuova legge per combattere il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni sociali al giorno d’oggi sempre più allarmanti. Un provvedimento la cui urgenza, per il nostro Paese, appare indiscutibile. I dati diffusi dalle associazioni maggiormente impegnate sul tema testimoniano la dimensione del fenomeno tra i minorenni (1 caso al giorno secondo l’ultimo report diffuso da Telefono Azzurro), a cui occorre necessariamente sommare quei casi in cui vittime della gogna mediatica sono persone maggiorenni, principalmente donne, persone fragili o con disabilità.

E dall’estensione delle tutele previste dalla legge anche nei confronti dei soggetti maggiorenni (modifica apportata alla Camera oggetto di numerose critiche) credo sia necessario partire per spiegare le ragioni di una scelta che può anche non essere condivisa per ragioni sistematiche, ma che di sicuro non può essere tacciata di infondatezza o peggio, come minaccia alla libertà di espressione, argomento utilizzato a sproposito sui media e dopo (solo dopo, come quasi sempre accade), in Aula da parte del M5S.

La necessità di estendere le tutele a qualunque persona vittima di stalking telematico nasce ben prima che tragici episodi salissero alla ribalta delle cronache nazionali, dall’ascolto delle vittime adulte e dei loro parenti. Una casistica che, come detto, colpisce in maniera estremamente lesiva in particolar modo le donne e le persone con disabilità e che può produrre effetti in egual modo drammatici.

Compito del legislatore è quello di prendere atto della realtà e intervenire su questa: limitarsi a rafforzare le tutele per i minori avrebbe significato soprassedere coscientemente su fatti e comportamenti offensivi noti

Con la nuova legge dunque ogni persona vittima di atti di cyberbullismo, atti tipizzati in maniera puntuale dalla legge, potrà presentare istanza per il blocco e la rimozione del contenuto offensivo al gestore del sito internet, del social network, del servizio di messaggistica istantanea. Se entro 24 ore la richiesta non verrà presa in considerazione ci si potrà rivolgere al Garante della privacy che prenderà in considerazione l’istanza secondo le modalità già prescritte dal Codice della privacy.

Si legittima così il ricorso indiscriminato alla censura sul web? Assolutamente no, agevolando il ricorso a procedure già previste.

Si tratta, al contrario di previsioni inutili? Anche in questo caso la risposta è negativa. Innanzitutto perché si stabilisce a livello normativo che i gestori di siti internet provvedano ad attivare procedure adeguate per bloccare o rimuovere contenuti offensivi (una previsione che consoliderà soprattutto le prassi adottate dai colossi della comunicazione online) e, in secondo luogo, si agisce sulla tempistica del blocco o della rimozione, ciò che veramente condanna le vittime a un calvario mediatico che i tempi dell’autorità giudiziaria non sono in grado di scongiurare.

D’altro canto la legge mira a rafforzare l’apparato sanzionatorio. Occorre precisare che nessuna nuova norma penale è stata introdotta, ma ci si è limitati a rafforzare l'efficacia di alcune norme, prevedendo in maniera più specifica la circostanza aggravante, già prevista dall'art. 612 bis in materia di atti persecutori. La pena individuata in via autonoma da un anno a sei anni è dunque relativa a delle condotte specifiche (sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia) che poi sono quelle più insidiose, pericolose e frequenti.

Molto importante l’introduzione anche per gli atti di bullismo e cyberbullismo dell'istituto dell’ammonimento del questore. La disciplina è mutuata da quella, ormai già collaudata, dello stalking e risulta finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere l'autore consapevole del disvalore del proprio atto. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale).

La specifica finalità di questa misura è quella di far percepire ai nostri ragazzi un concetto concreto e reale: lobbligo del rispetto della legalità, la responsabilità verso la propria vita e verso quella degli altri, in unottica, dunque, prettamente preventiva.  

Perché, venendo all’impianto di fondo della legge, che rimane immutato rispetto alla prima formulazione licenziata dal Senato, centrale è l’azione educativa e formativa, specialmente nei confronti dei minori. Attraverso un piano di azione integrato, che vedrà la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte sulla tematica, verranno stabilite apposite azioni informative e di prevenzione così come saranno stabilite apposite linee guida per le scuole, che a loro volta dovranno individuare all'interno del corpo docente un insegnate incaricato di coordinare le iniziative per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Molto importante è la previsione del coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e delle associazioni impegnate sul tema nella realizzazione di specifici progetti personalizzati, volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte

Il percorso della legge è stato condiviso fin dal suo inizio, con un tavolo tecnico composto dalle associazioni che si occupano di tutela dei minori e delle vittime vulnerabili e dai rappresentanti delle maggiori piattaforme di social network e della rete il cui lavoro ha permesso di formulare un testo completo, che rappresenta il primo tentativo compiuto dal legislatore per dare uno strumento di tutela a chi è vittima di comportamenti vessatori e di emarginazione compiuti anche attraverso un uso distorto e violento della rete, che invece deve poter continuare a rimanere uno spazio di libertà, rispetto e conoscenza.

Perché c’è un tema di fondo che la legge si pone: la tecnologia è una straordinaria e positiva risorsa, ma un uso distorto, al di fuori di ogni regola e di un’educazione all’uso consapevole possono trasformala in uno strumento estremamente lesivo. Per questo motivo dettare un quadro di regole certo non rappresenta una limitazione della libertà personale, ma l’unico modo per garantire a tutti uno spazio entro cui muoversi in sicurezza e nel rispetto reciproco.

Letto 7310

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Ileana Piazzoni

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Aggiornato al 31 marzo 2018

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