Quello che il fronte del no preferisce non dire

Ma dov'è il limite a referendum e leggi di iniziativa popolare?

Letto 5724
Quello che il fronte del no preferisce non dire

Pur di dimostrare quanto la riforma costituzionale sia un devastante attentato alla democrazia, i sostenitori del no non esitano a ricorrere alle motivazioni più fantacapziose. Del resto per capirne il motivo basta dare un’occhiata ai nomi che compongono questo fronte per far affiorare il ricordo delle loro gesta e delle loro fulgide carriere. Spero non ripetibili. Sembra di sfogliare un album della Panini, dedicato stavolta agli artefici del baratro in cui questi signori stavano per farci precipitare. Chissà se un giorno le figurine di un Civati o di un Dini saranno introvabili come quelle di Pizzaballa. In fondo per loro sarebbe un bel modo, forse l’unico, per passare alla storia. Ok, fine digressione.

Dunque, un grosso limite, un vero e proprio stop ai diritti dei cittadini verrebbe imposto con la modifica degli istituti del referendum e delle leggi di iniziative popolare. Ma davvero? Non resta che confrontare il testo tuttora vigente con quello previsto dalla riforma per rendersi conto della portata colossale di questa balla (senza Pizza n.d.r.).

Articolo 75 – Referendum

(in neretto le parti aggiunte)

Testo vigente Nuovo testo
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. identico
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori*.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati*, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Identico

(*modifiche sulla tipologia degli elettori conseguenti all’eliminazione del bicameralismo perfetto)

Ecco, tutto rimane esattamente come ora con stesso numero di firme valide (500.000) e stesso quorum (50,01% degli elettori). Semmai la riforma offre un'altra opportunità: nel caso si raccolgano 800.000 firme valide il quorum, sempre del 50,01%, non viene più calcolato sul totale degli aventi diritto al voto bensì sull’effettivo numero dei votanti alle elezioni politiche precedenti il referendum. Non solo. L’ultimo comma dell’articolo 71 della riforma stabilisce la possibilità di indire referendum sia propositivi che consultivi. E’ dunque un attentato questo? In quale riga, in quale sillaba, è nascosta la bomba? Mistero.

E veniamo alle leggi di iniziativa popolare che oggi devono essere sottoscritte da 50.000 cittadini per poterle depositare in Parlamento. La riforma porta a 150.000 le firme necessarie imponendo però l’obbligo per la Camera dei Deputati di metterle all’ordine del giorno dei lavori delle Commissioni competenti e discuterle. Cosa che in passato è successa rarissime volte. In questa Legislatura ne sono state presentate 29 di cui discusse 10, in gran parte abbinate ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Articolo 71 – referendum propositivi e leggi iniziativa popolare

(in neretto le parti aggiunte)

Testo vigente Nuovo testo
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Identico
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

L’attentato consiste nel triplicare le firme? Posto che interviene l’obbligo di discussione, cosa non prevista oggi, bisogna tener conto di un semplice dato, valido anche per i referendum. E cioè che al censimento del 1936 la popolazione italiana ammontava a 42.398.489 unità, passata nel censimento successivo del 1951 a 47.515.537. Questo significa che quando è stata varata l’attuale Carta la popolazione oscillava tra queste due cifre. Secondo l’ultimo censimento del 2011 si arriva a 59.433.744 unità mentre i dati ISTAT del 2015 portano il dato a 60.656.000. Considerando inoltre i mutamenti intervenuti nel corso degli anni in fatto di comunicazione (più quotidiani e periodici, tv, internet, telefonia e social), il moltiplicarsi di partiti, associazioni e comitati, l’istruzione di massa e una fortissima mobilità sul territorio, è più che lecito affermare che le 150.000 firme per una legge di iniziativa popolare o le stesse 5-800.000 per un referendum non costituiscono certo un limite alla partecipazione attiva delle persone alla vita politica e sociale.

E’ perciò un po' sciocco dire che la riforma favorisce solo grandi partiti e grandi associazioni. I referendum su acqua e nucleare, vinti entrambi, sono stati promossi da un arcipelago di comitati, comitatini e piccoli partiti. E se ultimamente non sono state raggiunte le firme necessarie per abrogare alcune parti del Job Act o della buona scuola sarà forse il caso che i loro promotori si facciano qualche domanda e soprattutto imparino a diffidare dei like che ricevono su FB.

Letto 5724

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Fabio Lazzaroni

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Aggiornato al 31 marzo 2018

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